Reclami
Dovete presentare un reclamo assicurativo?
Reclami Allianz Direct Versicherungs-AG
I clienti Allianz Direct Versicherungs-AG non soddisfatti dei servizi ricevuti possono comunicare i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri ai seguenti indirizzi:
Allianz Direct Versicherungs-AG., Sede Secondaria per l‘Italia
- reclami@pec.allianzdirect.it
- complaint_it@allianzdirect.com
Avendo cura di indicare i seguenti dati:
- Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
Ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS):
È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, istituito presso Ivass e destinato ai clienti che hanno già presentato un reclamo al quale è stato dato un riscontro giudicato insoddisfacente o che non hanno ricevuto riscontro nel termine previsto di 45 giorni. Ulteriori informazioni, i criteri per cui la controversia può essere sottoposta all’Arbitro Assicurativo e le modalità di presentazione del ricorso sono dettagliate nel sito https://www.arbitroassicurativo.org/
Reclami ad IVASS
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 – 06.42.133.353 o via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it e presentare un reclamo avendo cura di indicare i seguenti dati:
- Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- Breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela;
- Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- Ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: https://commission.europa.eu/index_en) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
L’IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale
- Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.
- Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.
- Conciliazione paritetica per i sinistri RCA per la risoluzione di controversie relative a sinistri R.C. Auto si può ricorrere alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”)
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile inoltre presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al silo internet: http://ec.europa.eu/fìnance/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Reclami Autorità di Vigilanza dello Stato Membro d’Origine
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all’autorità di vigilanza tedesca: BaFin Sektor Versicherungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
email: poststelle@bafin.de
sito internet: www.bafin.de
Relazioni Reclami
Relazione Reclami 2024 iptiQ EMEA P&C S.A., Sede Secondaria Italiana
Relazione Reclami 2024 iptiQ EMEA P&C S.A., Rappresentanza Generale per la Germania